Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2216 del 5 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In riferimento ai criteri ermeneutica dei negozi giuridici, nei contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam (come il contratto per cui è causa, avente ad oggetto la costituzione di un diritto di servitù), la ricerca della comune intenzione delle parti, effettuabile ove il senso letterale delle parole presenti un margine di equivocità, deve essere fatta, con riferimento agli elementi essenziali del contratto, soltanto attingendo alle manifestazioni di volontà contenute nel testo scritto, mentre non è consentito valutare il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto, in quanto non può spiegare rilevanza la formazione del consenso ove non sia stata incorporata nel documento scritto.

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