Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26151 del 12 dicembre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora il pregiudizio arrecato al creditore sia costituito da una variazione qualitativa, e non quantitativa, del patrimonio del debitore, la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo deve afferire a tale tipo di variazione. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto che il giudicato interno formatosi sulla congruitą del prezzo di vendita di un immobile fosse ininfluente sulla sussistenza del presupposto del "consilium fraudis", ove la riduzione delle garanzie patrimoniali del debitore a seguito dell'atto dispositivo trovasse causa nella diversa composizione qualitativa del patrimonio medesimo).

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