Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11707 del 5 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo dei contraenti, costituente elemento idoneo per ricavarne la comune volontà, può essere anche quello che, nell'ambito di rapporti che tra le medesime parti si rinnovano e si ripetono in negozi successivi, è desumibile dalla disciplina univoca, costante e ricorrente nei diversi e precedenti contratti aventi lo stesso contenuto, da cui sia lecito presumere che in proseguo le medesime parti ad essa vorranno continuare ad uniformarsi nella stipulazione dei contratti di quel tipo, specie quando ciò avvenga mediante un formulario standard in base ad un testo sempre identico per impostazione e per contenuto.

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