Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6053 del 26 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione del contratto, i comportamenti complessivi delle parti, anche posteriori alla conclusione del contratto, hanno funzione ermeneutica e non gią integrativa del patto, in quanto per il loro tramite l'interprete, senza limitarsi al senso letterale delle parole, giunge a determinare la comune intenzione delle medesime al momento della stipula, e, quindi, la sostanza stessa dell'accordo, ma non integra la volontą pattizia con elementi ad essa estranei.

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