Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6233 del 29 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'interpretazione dei contratti, gli strumenti dell'interpretazione letterale (art. 1362, comma primo, c.c.), del coordinamento delle varie clausole e della individuazione del senso che emerge dal complesso dell'atto (art. 1363) sono legati da un rapporto di necessitā ed interdipendenza (diversamente dallo strumento di cui all'art. 1362, secondo comma, che ha rilievo solo eventuale) e assumono funzione fondamentale; di conseguenza, non č possibile isolare frammenti letterali della clausola da interpretare, ma č necessario considerare il testo nella sua complessitā, raffrontare e coordinare tra loro frasi e parole, onde ricondurle ad armonica unitā e concordanza. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che, nell'interpretare l'art. 17 dell'accordo interprovinciale degli operai edili della provincia di Udine, aveva ritenuto sussistente l'obbligo del servizio mensa o del convenzionamento con strutture di ristoro solo in presenza di almeno trenta lavoratori interessati, esaminando esclusivamente il terzo comma del suddetto articolo, ma tralasciando di valutare gli elementi emergenti dagli altri commi dello stesso).

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