Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6484 del 9 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interpretazione degli atti negoziali — che č riservata al giudice del merito ed č incensurabile in sede di legittimitā ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi — va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioč il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non giā di una prioritā di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale.

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