Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7937 del 29 settembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della risoluzione del contratto, nell'ipotesi di solo ritardo nell'adempimento, l'importanza di esso, a norma dell'art. 1455 c.c., va stabilita, con riferimento al tempo del ritardo, non solo con riguardo alle oggettive finalitą funzionali del negozio ma anche con riferimento all'interesse del creditore a ricevere la prestazione dopo un certo tempo ed al danno irreparabile o rilevante dallo stesso subito a causa del ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente.

(massima n. 2)

Nell'indagine sulla comune volontą dei contraenti non si deve cercare e chiarire l'integrale intenzione di ciascuna parte ma quel tanto delle rispettive intenzioni che si siano fuse, venendo cosģ a dar luogo a quella comune volontą che costituisce la legge del contratto.

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