Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5715 del 26 giugno 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Il carattere della irrevocabilità, peculiare del mandato conferito nell'interesse del mandatario (cosiddetto mandato in rem propriam), si estrinseca e si esaurisce nel limitato ambito dei rapporti interni tra mandante e mandatario, il quale ultimo è, pur sempre, chiamato a svolgere una attività per conto altrui, sì che i diritti spettanti al mandante, non riversandosi automaticamente nella sfera giuridica del mandatario, non potranno, da questi, legittimamente farsi valere in giudizio senza l'osservanza dell'onere di cui all'art. 77 c.p.c.

(massima n. 2)

In tema di interpretazione dei contratti, l'art. 1362 c.c., pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi, nell'attività di ermeneutica negoziale, all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario e secondario, collocandolo, al contrario, nella posizione di mezzo prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non, risulti, ictu oculi; di assoluta non contestabile evidenza.

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