Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18670 del 16 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 c.c. alla comune volontą delle parti impone, per individuarla, di estendere l'indagine anche all'elemento logico ed anche, qualora una complessa operazione negoziale sia stata posta in essere con la redazione di pił contratti, facendo ricorso all'esame dei contratti presupposti, anche se essi siano stati conclusi da parti diverse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per interpretare un contratto di compravendita di un immobile nel quale si dava atto dell'avvenuta costituzione di una servitł temporanea che correva attraverso vari fondi oggetto di separati contratti, aveva ritenuto necessario, per ricostruire i caratteri della servitł e verificarne contenuto e limiti, esaminare ed interpretare unitariamente tutti i rogiti).

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