Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23978 del 24 dicembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'espressione «senso letterale delle parole» deve intendersi riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già limitata ad una parte soltanto o addirittura a singole parole di essa, per cui il giudice, nell'interpretazione di una clausola negoziale, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica, utilizzando esclusivamente singole proposizioni o frasi di essa, ma deve verificare il contenuto complessivo del documento (nella specie, atto amministrativo); pertanto, non deroga il giudice all'obbligo di rispettare il criterio primario di cui al primo comma dell'art. 1362 c.c., se ritiene che all'interno di una delibera di approvazione di progetto di opera pubblica, accanto all'esplicita fissazione dei termini per la procedura espropriativa, sia presente la previsione dei diversi termini per il compimento dei lavori, anche se distaccata dalla prima, in quanto dislocata in altra parte dell'atto, in cui si dispone l'inserimento, nel bando di concorso per l'affidamento dei lavori in appalto, della clausola su una determinata durata dei lavori, decorrente dalla consegna all'appaltatore.

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