Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7107 del 21 marzo 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché il ricorso in opposizione agli atti esecutivi deve avere i requisiti indicati nell'art. 125 c.p.c., in quanto ad essa l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, qualora tale scopo di costituire un immediato contatto fra giudice e parte non si realizzi perché l'opposizione, proposta con ricorso spedito con plico raccomandato non si riveli idonea, per il suo contenuto, a tal fine, essa è inesistente, e quella proposta successivamente allo spirare del termine previsto dall'art. 617 c.p.c. va dichiarata inammissibile.

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