Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2968 del 7 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l'atto del processo esecutivo, viziato nelle forme o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei suoi effetti. È pertanto, inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. - per carenza di interesse ad impugnare - allorché investa provvedimenti del giudice dell'esecuzione che abbiano finalità di mero governo del processo, come è tipicamente quello di rinvio dell'udienza, salvo che detti provvedimenti non siano abnormi, e cioè rechino statuizioni non coerenti con la funzione riconosciuta ad un determinato atto dall'ordinamento, e pregiudizievoli per le parti. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso la ricorrenza delle condizioni legittimanti l'opposizione, in quanto il rinvio dell'udienza venne contenuto in un breve arco temporale e motivato dal giudice con la necessità di acquisire documentazione rilevante ai fini della definizione del processo esecutivo).

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