Cassazione civile Sez. II sentenza n. 24165 del 25 ottobre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

Dal principio fissato dall'art. 2909 c.c., secondo il quale le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, si evince, "a contrario", che tali statuizioni non estendono i loro effetti, e non sono vincolanti, per i soggetti rimasti estranei al giudizio, anche nel caso in cui il terzo sia un litisconsorte necessario pretermesso.

(massima n. 2)

Affinché la Corte di cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., č necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio.

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