Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18757 del 7 agosto 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché un contratto non richieda la forma scritta "ad substantiam", la clausola negoziale che imponga alle parti l'adozione della forma scritta per la modificazione del contratto non preclude - salvo patto contrario - la risoluzione per mutuo consenso tacito, riprendendo a riguardo vigore il principio della libertą delle forme.

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