Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18518 del 2 agosto 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c., in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.