Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18425 del 1 agosto 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinunzia alla prescrizione č un atto negoziale che implica la volontā di dismettere definitivamente il proprio diritto alla liberazione di un obbligo. Ne consegue che la mera dichiarazione del proprietario del fondo servente, resa al momento dell'acquisto del bene, avente ad oggetto la conoscenza dell'esistenza della servitų (nella specie di lume di grotta) non vale ad integrare rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione del diritto stesso.

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