Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15875 del 25 giugno 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di locazione immobiliare, l'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 c.c. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, non può legittimare un'azione dopo la riconsegna dell'immobile, volta ad ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni di manutenzione dell'immobile. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento alla locazione di un terreno, del quale era stata convenuta contrattualmente la destinazione quale discarica di rifiuti solidi urbani, di talché la restituzione del bene non poteva prescindere dall'inevitabile deterioramento conseguente all'uso pattuito).

(massima n. 2)

Si ha eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c., quando il sacrificio economico necessario superi in misura eccessiva il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente.

(massima n. 3)

In tema di risarcimento del danno per lesione dei diritti reali, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità) attribuire d'ufficio al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica.

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