Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1181 del 16 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti bilateriali le reciproche prestazioni integrano gli elementi essenziali del contratto medesimo, per cui l'accordo in ordine ad essi non può essere assunto come condizione in senso tecnico, dato che questa costituisce uri elemento accidentale estraneo alla struttura tipica del negozio, mentre le prestazioni reciproche attengono all'esistenza stessa del negozio, in quanto ne costituiscono la causa in senso tecnico-giuridico. Ciò, tuttavia, non esclude che, in particolari ipotesi (da accertare sulla base dell'allegazione di una precisa volontà contrattuale in tal senso), il concreto adempimento di una delle prestazioni concordate possa essere dedotta ex professo come una condizione sospensiva, cui sia consensualmente subordinata la produzione degli effetti giuridici del negozio.

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