Cassazione civile Sez. I sentenza n. 566 del 14 febbraio 1975

(2 massime)

(massima n. 1)

La relatività e la variabilità insite nel tempo occorrente allo svolgimento di un'attività, specie quando questa sia complessa (come nel caso del tempo occorrente per provvedere all'estinzione delle passività gravanti su un immobile) sono inconciliabili con la natura del termine essenziale, il quale postula necessariamente che la scadenza sia esattamente individuata o individuabile, e non che sia determinata o determinabile in modo soltanto approssimativo.

(massima n. 2)

Non può essere inteso come condizione, alla quale è subordinata l'efficacia del contratto di compravendita immobiliare, il pagamento del prezzo da parte del compratore, costituendo tale pagamento l'obbligazione principale (elemento essenziale del contratto).

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