Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1432 del 24 febbraio 1983

(2 massime)

(massima n. 1)

Il privilegio è un accessorio del credito che la legge accorda a determinati creditori «in considerazione della causa del credito» stesso, onde, in caso di estinzione del diritto del creditore, il privilegio, sia esso generale o speciale, si estingue a sua volta.

(massima n. 2)

Nessuna incompatibilità di principio può ritenersi sussistente fra condizione ed esecuzione di una prestazione essenziale, quale è il pagamento del prezzo rispetto al contratto di compravendita, talché è bene ammissibile la deducibilità di quest'ultima come evento condizionante, per accordo fra le parti o per volontà di legge, fermo restando peraltro, che anche qualora una incompatibilità fosse concretamente ravvisabile, rientrerebbe, comunque, nella discrezionalità del legislatore di superarla o comporla erigendo a condizione sospensiva il concreto adempimento di una delle obbligazioni essenziali.

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