Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11946 del 16 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilitą per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilitą dell'insidia e della conseguente responsabilitą della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto pił la situazione di pericolo č suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto pił incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

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