Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 1012 del 16 gennaio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione, ai sensi dell'art. 618, comma secondo, c.p.c., deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, ma č in facoltą dell'opponente - ove abbia, col ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, proposto pił di un motivo di opposizione - rinunciare ad uno o pił degli originari motivi, riproponendo nell'atto introduttivo del giudizio di merito sull'opposizione soltanto uno o taluno di questi. In tale eventualitą, il giudizio di merito sarą limitato soltanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi cosģ riproposti.

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