Cassazione civile Sez. II sentenza n. 934 del 15 febbraio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

In virtù dell'autonomia contrattuale, le parti possono apporre una determinata condizione al contratto nell'esclusivo interesse di uno solo dei contraenti, nella quale ipotesi — il cui accertamento è rimesso al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato — tale contraente può ben rinunziare ad avvalersi della condizione, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza che la controparte possa, comunque ostacolarne la volontà.

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