Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1333 del 3 febbraio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

L'accertamento dell'ammissibilità e concludenza della querela di falso e la conseguente sospensione del giudizio fino all'esito di quello sulla querela ha carattere meramente strumentale e non può, quindi, essere autonomamente impugnato in Cassazione.

(massima n. 2)

La condizione (sospensiva o risolutiva) non deve essere necessariamente collegata ad un interesse delle parti complementare o integrativo degli interessi direttamente riconducibili alla causa del contratto ma può anche servire interessi ulteriori e diversi, in modo da adattare gli effetti pratici del contratto alle concrete esigenze delle parti, con la conseguenza che anche questo interesse, assumendo giuridica rilevanza, legittima la parte ad avvalersi della condizione.

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