Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10220 del 20 novembre 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

La condizione può ritenersi operante nell'interesse di una sola delle parti quando vi sia una espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso o almeno una serie di elementi idonei ad indurre il convincimento che si tratti di una condizione al cui avveramento l'altra parte non abbia alcun interesse sicché in mancanza la condizione deve essere considerata apposta nell'interesse di entrambe le parti.

(massima n. 2)

Quando l'efficacia (o la risoluzione) di un contratto sia subordinata ad un avvenimento futuro ed incerto, il comportamento di una parte che avendone interesse abbia impedito l'evento assume rilievo ai sensi dell'art. 1359 c.c., solo se la condizione è apposta nell'interesse dell'altra parte, in quanto nell'ipotesi di condizione bilaterale, entrambi i contraenti hanno necessariamente interesse a che la, condizione pattuita a favore di ciascuno di essi si avveri. In quest'ultimo caso non trova applicazione l'art. 1359 c.c. che considera equivalente all'avverarsi della condizione il suo non verificarsi in dipendenza del comportamento positivo del contraente titolare di un interesse contrario.

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