Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3626 del 7 agosto 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Si ha condizione risolutiva — il cui verificarsi comporta lo scioglimento di diritto del rapporto ed i cui effetti retroagiscono al tempo di conclusione del contratto, salvo che sia stata stabilita una diversa decorrenza — allorquando le parti abbiano ancorato la risoluzione ad un evento futuro, incerto ed indipendente dalla loro volontā, mentre č da ravvisare il diritto di recesso quando ad una delle parti č attribuita la facoltā di sciogliere unilateralmente il contratto in base ad una libera dichiarazione di volontā.

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