Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3967 del 13 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di ordine d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., poiché all'omissione consegue l'estinzione del giudizio, deve ritenersi che all'incombente sia onerato chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ.

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