Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2379 del 11 aprile 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché i contraenti si riferiscono essenzialmente ad un dato cronologico allo scopo di indicare il periodo di tempo entro il quale deve essere eseguita una determinata prestazione, dichiarando poi incidentalmente la finalitą pratica sottesa alla concessione di quel termine, nell'aspettativa del verificarsi di un certo evento, assume preminente rilievo il dato temporale e la relativa clausola va intesa nel senso che le parti vollero determinare il tempo dell'adempimento e non, invece, condizionare l'efficacia del contratto all'avveramento di un evento futuro.

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