Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 19264 del 7 novembre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 618, comma secondo, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa č soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.

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