Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4124 del 22 marzo 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di obbligazioni da contratto, il criterio distintivo tra termine e condizione va ravvisato nella certezza e nell'incertezza del verificarsi di un evento futuro che le parti hanno previsto per l'assunzione di un obbligo o per l'adempimento di una prestazione. Ricorre l'ipotesi del termine quando detto evento futuro sia certo, anche se privo di una precisa collocazione cronologica, purché risulti connesso ad un fatto che si verificherà certamente e, come tale, può riguardare sia l'efficacia iniziale che quella finale di un negozio giuridico o di un'obbligazione o di un credito di una parte. Nell'ipotesi di condizione, invece, si versa nell'incertezza dell'evento futuro dal cui verificarsi dipende il sorgere (condizione sospensiva) o il permanere (condizione risolutiva) dell'efficacia di un contratto o di un'obbligazione ad esso inerente (nella specie, l'insorgenza del credito di un professionista nei confronti di una pubblica amministrazione per l'eseguita progettazione era, nella previsione delle parti, connessa all'evento futuro ed incerto del finanziamento statale dell'opera cui si riferiva la progettazione medesima).

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