Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 170 del 11 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione di legge, ha per fondamento non solo l'indispensabilitą logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l'indispensabilitą giuridica, nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto tecnico di giudicati. Non ricorre, pertanto, questa ipotesi, nel caso in cui il comodante abbia agito per ottenere il rilascio dell'immobile e il comodatario abbia a sua volta promosso giudizio tendente all'accertamento dell'acquisto a suo favore della proprietą dell'immobile per usucapione, non ravvisandosi la possibilitą di conflitto di giudicati tra le eventuali sentenze di accoglimento delle rispettive domande, attesa l'unica conseguenza che - per effetto della seconda che accerti la titolaritą del bene in capo al comodatario - il comodante sarą costretto a restituire l'immobile che quello aveva dovuto consegnargli in ottemperanza della prima sentenza.

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