Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1609 del 3 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilitą di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha riconosciuto la correttezza della statuizione del giudice del merito, che aveva reputato tardiva la deduzione, da parte degli opponenti, dell'omessa comunicazione di un provvedimento di revoca della sospensione dell'esecuzione, in quanto svolta soltanto nella memoria di replica depositata dopo la precisazione delle conclusioni).

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