Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13374 del 27 luglio 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di legittimità, colui il quale si dolga dell'omessa considerazione, da parte del giudice di merito, di una sentenza pronunciata tra le stesse parti e rilevante ai fini del decidere, ha l'onere di riprodurre nel ricorso l'atto dal quale si desumerebbe l'avvenuta produzione o comunque l'esistenza di quella sentenza, anche quando tale atto consista in una relazione di notificazione. (Nella specie, il ricorrente aveva proposto opposizione ad un precetto fondato su un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., assumendo che il titolo esecutivo fosse venuto meno a causa della successiva pronuncia della sentenza conclusiva del giudizio; rigettata l'opposizione, l'opponente propose ricorso per cassazione, dolendosi della omessa considerazione, da parte del giudice di merito, della suddetta sentenza, e la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, in virtù del principio di cui alla massima).

(massima n. 2)

Nel giudizio di legittimità è inibito alla Corte applicare un principio di diritto di matrice giurisprudenziale favorevole al ricorrente, quando il ricorso non solo non lo abbia invocato, ma anzi si fondi implicitamente sull'assunto della sua inesistenza. (Nella specie, messo in esecuzione il titolo esecutivo da parte del creditore di un condominio nei confronti di alcuni condòmini, questi avevano proposto opposizione all'esecuzione, allegando la pronuncia del titolo giudiziale nei confronti di un "falsus procurator" del condominio: la Corte, al cospetto di tale allegazione, ha reputato "irrilevanti", e comunque non applicabili d'ufficio, i diversi princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9148 del 2008, secondo cui il condòmino può rispondere solo "pro quota" per le obbligazioni condominiali).

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