Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14198 del 28 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso, da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera pubblica, all'intervenuto finanziamento dell'opera progettata, contiene una condizione mista che, con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, obbliga la parte pubblica a osservare il principio di regolarità dell'azione amministrativa il quale viene ad integrare, se del caso, i canoni contrattuali di correttezza e buona fede. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva escluso la possibilità di qualsiasi controllo sul comportamento del Comune, che — nella pendenza della condizione — non aveva neppure richiesto il finanziamento dell'opera oggetto del contratto di lavoro autonomo con il professionista, e ha affermato che la P.A. può ben mutare le sue valutazioni ma essa assume ogni conseguente responsabilità per tale cambiamento di posizione nei confronti di coloro che, avendo fatto affidamento su quello, sono perciò portatori di posizioni soggettive tutelabili).

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