Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 10980 del 28 giugno 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'espropriazione presso terzi, quando venga disposta l'assegnazione senza che sia stata precedentemente ordinata la vendita, trova applicazione l'art. 617 c.p.c., nel testo sostituito, con decorrenza dal 1° marzo 2006, per effetto dell'art. 39 quater d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha elevato a venti giorni il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi anche per le procedure esecutive pendenti a tale data, ma non anche la previsione di cui al secondo periodo del medesimo art. 39-quater, secondo il quale "quando tuttavia č giā stata ordinata la vendita la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore", atteso che questa disposizione si riferisce alle modalitā della vendita e presuppone che la stessa sia stata effettivamente fissata.

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