Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2863 del 9 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto, le parti possono assumere l'evento consistente nella condicio iuris che č un requisito necessario di efficacia del negozio, alla stessa stregua di una condicio facti assoggettando la prima a regolamentazione pattizia pur non potendola superare o eliminare in forza di successivi accordi o per loro inerzia; infatti, la stessa trovando fonte nell'ordinamento giuridico esula dall'autonomia negoziale nel senso che il suo mancato definitivo avveramento rende irrimediabilmente inefficace il contratto indipendentemente dalla volontā delle parti. Ne consegue che, essendo legittima la previsione di un limite temporale all'avverarsi della condicio iuris il venir meno, nel termine stabilito, dell'elemento (esterno) legalmente necessario per l'efficacia del contratto, ne comporta l'invaliditā. (Nella specie, le parti avevano subordinato l'efficacia del contratto preliminare di vendita di un bene immobile al rilascio - mai avvenuto — della concessione edilizia entro un dato termine).

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