Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1306 del 22 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia convenzionale alla forma scritta ad substantiam, in precedenza pattuita per un determinato accordo, consente la conclusione in forma libera di detto accordo soltanto se il medesimo non sia per legge soggetto alla stipulazione per iscritto, a pena di nullità. Pertanto, con riguardo a «specifica tecnica» accessiva al contratto di costruzione di nave, l'ammissibilità ed operatività della suddetta rinuncia postulano che tale «specifica» non sia inerente all'individuazione dell'oggetto di quel contratto, perché, in caso contrario, la stessa non si sottrae all'obbligo della forma scritta, fissato per detto contratto dall'art. 237 cod. nav.

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