Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5681 del 10 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La denuncia del conflitto reale negativo di giurisdizione č ammissibile anche nel caso in cui, in esito alla sentenza con la quale il giudice abbia declinato la giurisdizione senza indicare l'autoritą giudiziaria competente, il giudice adito dalle parti abbia, a sua volta, escluso la propria giurisdizione indicando come munito di competenza una terza giurisdizione, rispondendo tale soluzione all'esigenza, di cui i ricorsi per la risoluzione dei conflitti sono attuazione, di una tempestiva definizione delle questioni di giurisdizione e all'orientamento - normativamente recepito dall'art. 59 della legge n. 69 del 2009 - secondo il quale la pronuncia declinatoria deve contenere la precisa indicazione della giurisdizione ritenuta competente. (Nella specie, la Corte dei conti aveva declinato la giurisdizione poiché le doglianze dei pensionati ricorrenti riguardavano esclusivamente l'errato pregresso inquadramento e, dunque, il rapporto di servizio; il giudice ordinario, successivamente adito, aveva, a sua volta, declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo trattandosi di fatti risalenti agli inizi degli anni '80; le S.U., in applicazione dell'anzidetto principio, hanno ritenuto ammissibile il ricorso per conflitto reale negativo ed hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo).

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