Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5555 del 9 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore abbia impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento datoriale di recesso allegandone il carattere ritorsivo, la successiva deduzione, in sede di gravame, di nuovi profili di illegittimitą (nella specie, la tardiva contestazione degli addebiti e la non immediatezza della sanzione) integra la proposizione di domande nuove, senza che assuma rilievo, a tal fine, l'eventuale proposizione della questione nel giudizio cautelare - ancorché instaurato in corso di causa - attesa l'autonomia dei due giudizi, di cui quello cautelare attiene ad un'istanza meramente strumentale, in quanto la novitą della deduzione va valutata dal giudice, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., esclusivamente in relazione al contenuto della domanda proposta ai sensi dell'art. 414 c.p.c., non essendo comunque consentita l'introduzione di una nuova questione nel corso del giudizio di primo grado.

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