Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3919 del 17 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazione degli atti all'estero, l'art. 10 della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, ratificata in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42, non è di ostacolo, se lo Stato di destinazione dichiara di non opporvisi, a che la notifica di atti giudiziari all'estero avvenga tramite posta, dietro iniziativa diretta della parte interessata; in tal caso, la Convenzione non prevede espressamente alcun obbligo di traduzione dell'atto nella lingua del Paese di destinazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima, secondo cui - in caso di notifica tramite l'Autorità centrale dello Stato dove la stessa deve essere effettuata - detta Autorità ha la facoltà di richiedere la traduzione dell'atto.

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