Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13277 del 5 ottobre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto ben possono, nella loro autonomia negoziale, rinunziare al formalismo convenzionale, anche tacitamente; la revoca tacita del patto di forma, tuttavia, comporta la necessitą di provare la sussistenza di atti inconciliabili con la volontą di mantenere il suddetto patto.

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