(massima n. 1)
La formale costituzione in mora del debitore č prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente č quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilitā della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non giā al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciō il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza.