Cassazione civile Sez. II sentenza n. 28640 del 23 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di integrazione del contraddittorio in cause caratterizzate da litisconsorzio necessario, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto di integrazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine perentorio, purché la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non propriamente inesistente. Ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, una volta che sia stata effettuata tempestivamente la seconda notifica, l'appello non può essere dichiarato inammissibile.

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