Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 26967 del 15 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 c.c. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.

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