Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2674 del 3 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilitā, come, nella specie, per avvenuta caducazione del titolo esecutivo) ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed č, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tali atti, e non con il ricorso per cassazione.

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