Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 26469 del 9 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui era stata disposta la sospensione del giudizio possessorio avente ad oggetto una frequenza radiofonica, per la ritenuta pregiudizialità di un giudizio amministrativo volto all'annullamento della diffida alla disattivazione di impianto interferente).

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