Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26216 del 6 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, c.p.c., la cui valutazione, se congruamente motivata, č insindacabile in sede di legittimitā.

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