Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 24621 del 22 novembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione del processo, ferma restando l'impugnabilitą ai sensi dell'art. 42 c.p.c. dei provvedimenti emessi in tal senso per ragioni discrezionali, al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, il giudice deve valutare la compatibilitą del regolamento di competenza, secondo lo schema dell'art. 295 c.p.c., con la specifica fattispecie di sospensione su cui tale istituto viene a incidere, tenendo conto sia della natura eccezionale dell'impugnazione di provvedimenti meramente ordinatori, sia della necessitą di evitare ingiustificate stasi procedimentali che contraddicano i principi del giusto processo. Ne deriva l'inammissibilitą del regolamento di competenza avente ad oggetto l'ammissione della proposizione dell'incidente di falso ai sensi dell'art. 355 c.p.c., di cui la sospensione costituisce un effetto legale, poiché trattasi di decisione interlocutoria, priva del carattere della decisivitą, che non determina la contemporanea pendenza di controversie legate da rapporti di pregiudizialitą o dipendenza giuridica.

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