Cassazione civile Sez. I sentenza n. 20057 del 30 settembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti di diritto privato stipulati dalla P.A., l'obbligo della forma scritta "ad substantiam" non comporta il rilievo esclusivo del criterio dell'interpretazione strettamente letterale del testo contrattuale, dovendo questa essere condotta alla stregua delle regole di ermeneutica di diritto comune, poste dagli artt. 1362 ss. c.c., potendosi quindi accertare con ogni mezzo, compreso l'esame di testimoni, l'eventuale errore materiale contenuto nel documento. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso che censurava la sentenza impugnata per avere interpretato il presso, pattuito "per ogni mq.", come riferito invece al "metro cubo" e non al "metro quadro").

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