Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1948 del 27 gennaio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Non ricorre la causa di sospensione necessaria della causa di lavoro (nella specie, promossa per il riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto al pagamento di differenze retributive) in relazione alle cause di petizione dell'ereditą e di riconoscimento della qualitą di figlio naturale, in quanto la predetta sospensione, prevista dall'art. 295 c.p.c., postula la dipendenza della decisione dall'esito di altro procedimento e, pertanto, esige che la pronuncia da adottarsi in una distinta sede sia idonea ad assumere effetto vincolante nella causa pregiudicata, sģ da risolvere in tutto o in parte il dibattito; l'indicata situazione non č ravvisabile quando difetti la coincidenza delle parti delle due contese, posto che i limiti soggettivi del giudicato sostanziale ostano a che la decisione dell'una causa possa determinare la decisione dell'altra.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.